Decreto per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Tenuto conto della necessità di definire e determinare quanto stabilito dal can. 1281 §2 CIC;

considerato il disposto dei cann. 1291 e 1295 CJC – relativi – rispettivamente alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche e la Istruzione in materia amministrativa della CEI – Conferenza Episcopale Italiana del 1 settembre 2005;

visto il can. 1297 CJC, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

udito li Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data 10 giugno 2023;

con il presente atto, valendoCi della nostra potestà ordinaria,

 

STABILIAMO

 

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a Noi soggette (eccezion fatta per l’I.D.S.C. di Catanzaro-Squillace, per il quale vige altra normativa), e per i quali deve ottenersi, sub poena invalididatis actus, l’autorizzazione scritta dell’Ordinario del luogo, i seguenti atti:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 §1 CJC;
  3. ogni disposizione pregiudizievole per li patrimonio e ogni atto di costituzione di diritti reali in re propria o aliena o di diritti di garanzia reale e/o personale, quali – a mero titolo d’esempio e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva – la concessione del diritto di usufrutto, di uso e/o di abitazione, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, pegno, fideiussione, nonché ogni atto di costituzione di diritti personali di godimento quali – a mero titolo d’esempio e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva – la stipula di contratti di comodato o locazione;
  4. l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
  5. la mutazione della destinazione d’uso di immobili;
  6. la locazione di qualsivoglia immobile di proprietà ecclesiastica;
  7. l’acquisto di beni mobili di valore superiore a euro diecimila;
  8. l’emissione o l’avallo di cambiali;
  9. l’accettazione di donazioni, eredità e legati, siano essi puri o onerati in qualsiasi modo, come anche fondazioni e pie volontà autonome e non autonome;
  10. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  11. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e di straordinaria manutenzione di qualunque valore;
  12. ogni atto relativo ai beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
  13. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
  14. costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
  15. le convenzioni da stipularsi con enti pubblici e privati per qualunque fine, che preveda o meno una forma di lucro per l’ente ecclesiastico;
  16. la costituzione di un ramo di attività ETS (Ente del Terzo Settore) o la richiesta di tale qualifica;
  17. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  18. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nei preventivi approvati, qualora incidano per una somma superiore a un decimo dell’intero;
  19. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  20. l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l’intervento in una lite sia per litisconsorzio sia come terzo;
  21. l’ospitalità prolungata (superiore a un mese) di qualsiasi persona non facente parte del clero nella casa canonica parrocchiale.

Al Nostro Cancelliere Arcivescovile diamo mandato di rendere nota la presente disposizione nei confronti di tutti coloro che ne sono destinatari e di provvedere alle necessarie trascrizioni nel registro delle Persone Giuridiche delle competenti Prefetture.

Per gli adempimenti previsti dal presente Decreto, la domanda, indirizzata all’Ordinario Diocesano dovrà essere presentata all’Ufficio Amministrativo Diocesano ed essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione necessaria secondo i casi (relazione, perizia, preventivi, parere del Consiglio per gli Affari Economici o dell’Organismo di gestione dell’Ente, ecc.).

Il presente Decreto abroga qualsiasi disposizione diocesana vigente in materia ed è promulgato mediante pubblicazione sul sito dell’Arcidiocesi (www.diocesicatanzarosquillace.it) ed entra in vigore il giorno stesso della promulgazione.

Dalla Nostra Sede Arcivescovile, 13 settembre 2023

 

✠ Claudio Maniago
Arcivescovo Metropolita

Sac. Lino Tiriolo
Cancelliere Arcivescovile